Erano e continuano ad essere noti a tutti i problemi relativi al servizio di refezione scolastica nel nostro territorio sui quali pesa un ricorso esperito da Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C Siamo in attesa di capirne pienamente i risvolti su come si svolgerà questo servizio delicatissimo in attesa della pronuncia definitiva del consiglio di stato del prossimo 26 ottobre ma ci sembra doveroso ricostruire la vicenda a beneficio dei cittadini cesanesi. Come promesso nell’articolo precedente, per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, passiamo ad illustrare nel dettaglio l’aspetto giurisdizionale e cercando, per quanto sia possibile, di essere brevi. La Cir S.c ha impugnato l’aggiudicazione fatta dal Comune di Cesano Boscone del servizio di ristorazione scolastica poiché ritiene l’aggiudicataria (la Dussmann) carente del del requisito di capacità tecnica richiesto dall’art. 9.8 del bando di gara; il Tar giudica tale ricorso fondato, e addirittura evidenzia in questa mancanza a UNA CAUSA DI ESCLUSIONE di Dussmann Service Srl perfino dalla procedura di gara. L’art. 9.8 del bando di gara stabilisce, infatti, che i concorrenti devono produrre “n. due attestazioni rilasciate dalle amministrazioni committenti o autocertificazione inerente, per dimostrare la capacità tecnica, ovvero esperienza di gestione - effettuata a regola d’arte e con buon esito - del servizio di ristorazione scolastica, di durata non inferiore a 36 (trentasei) mesi continuativi, riferita al periodo 2012-2013-2014, prestato a favore di un ente pubblico con un numero di pasti erogati nel triennio non inferiore a 900.000 (novecentomila)”. Al fine di dimostrare i requisiti richiesti dal bando di gara, la Dussmann ha prodotto due certificazioni, la prima rilasciata da Roma Capitale, la seconda dal Comune di Padova. Tuttavia, mentre i requisiti sono ampiamente soddisfatti nel servizio prestato a favore delle diverse municipalità di Roma, al contrario il requisito non è soddisfatto rispetto al servizio prestato in favore del Comune di Padova. Infatti si tratta di un servizio articolato sugli anni 2013/2014/2015 con l’esclusione dell’anno 2012 e tanto basta, ai giudici del T.A.R. per evidenziate la fondatezza del ricorso della Cir. Il bando di gara è inequivoco nel correlare il possesso del requisito di capacità a tre presupposti: 1) il concorrente deve produrre almeno due certificazioni rilasciate da enti diversi; 2) ciascuna di esse deve riferirsi a servizi analoghi erogati nel triennio 2012-2013-2014; 3) ciascuna di esse deve attestare la produzione di almeno 900.000 pasti nel triennio. Solo quando le tre condizioni sono contemporaneamente soddisfatte può ritenersi sussistente il requisito in esame. E’ infatti lo stesso bando di gara che prescrive, con chiarezza, che deve trattarsi di un servizio prestato anche nel 2012, sicché la circostanza che l’aggiudicataria in tale anno non abbia erogato il servizio in favore del comune di Padova esclude che la relativa certificazione valga a dimostrare il possesso del requisito previsto dall’art. 9.8 del bando. Secondo consolidata giurisprudenza, i chiarimenti dati successivamente dal Comune riguardo la validità dell’anno 2015 sono da ritenersi integrativi degli anni già previsti dal Bando; in nessun caso un chiarimento puo’ né modificare, né integrare, né rappresentare un'inammissibile interpretazione autentica della disciplina di gara. Le regole poste dal bando di gara (cioe’ la “lex specialis”) vincolano sia i concorrenti, sia la stazione appaltante, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione. Ne deriva che non è coerente con il contenuto del bando e, pertanto, è illegittima, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante, che ha ritenuto sussistente in capo all’aggiudicataria il requisito di capacità previsto dall’art. 9.8 del bando, nonostante il servizio prestato in favore del Comune di Padova non concernesse l’anno 2012. Tutto questo ha carattere assorbente, tanto da escludere in radice la possibilità per la Dussmann perfino di partecipare alla gara. Ora, visto che tale decisione è stata impugnata di fronte al Consiglio di Stato, è necessario aspettare la decisone di tale Tribunale, che ci sarà ad ottobre. Tuttavia è importante considerare che nel mentre, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla sospensione dell’efficacia della decisone del TAR, ha rigettato tale richiesta, cosi’ argomentando nella sua ordinanza: “ da un primo sommario esame… la sentenza appellata resiste alle censure formulate”. La vicenda e’ arrivata quasi al capolinea ma l’altro aspetto che vogliamo illustrare e’ la strutturazione del bando e i suoi passaggi principali attraverso le delibere di giunta e le determine dirigenziali inerenti al bando “Gestione Servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze CIG N. 03755276QD” integrate con accessi agli atti esperiti dal M5S laddove necessario. Il nostro intento e’ quello di fare chiarezza intorno a questo servizio partendo dalla strutturazione del bando. Purtroppo abbiamo notato come sia consuetudine nel comune di Cesano Boscone agire tramite lo strumento delle proroghe del precendente appaltatore invece di strutturarsi per tempo in modo che la nuova assegnazione possa avvenire alla scadenza dell’appalto o quasi. Durante le fase preparatoria delle procedure di gara e per garantire la continuita’ del servizio il contratto con la societa’ Dussmann in scadenza il 31.8.2015 e’ stato prorogato alla Dussmann per ben 2 volte con determinazioni n. 352/2015 (periodo 01-09-2015/31-12-2015) e n. 570/2015 (periodo 01-01-2016/31-01-2016). Parallelamente alla fase di proroga del bando, con determina n. 352/2015, veniva affidato un incarico ad un tecnologo alimentare Istituto per la sicurezza alimentare e la nutrizione di Gerenzano (VA) per il supporto alla stesura del bando per euro 3.904,00. Quindi c’e’ da chiedersi come mai il Comune utilizza una societa’ di consulenza e non riesce a finalizzare il bando in concomitanza alla scadenza dello stesso attivando la proroga dell’appalto precedente. Come se non bastasse con determina n. 510 / 2015 veniva incaricato tecnologo dott. Roberto Chiesa, il quale aveva partecipato alla stesura del bando, come figura di supporto al RUP all’interno della commissione di gara sostenendo un ulteriore di euro 1.800,00 Riportiamo dispositivo della determina: La prima proroga veniva concessa dichiarando che “il giudizio sull’operato di DUSSMANN nei diversi ambiti del Contratto può dirsi complessivamente positivo”. Il servizio di ristorazione si avvale, oltre che della commissione mensa (nella quale sono presenti genitori ed insegnanti di ogni plesso), anche di un’apposita societa’ esterna deputata al controllo di qualita’ del servizio (CONAL) che costa al comune circa 9.000 euro a trimestre. Per capire come dei soggetti professionali giudicassero il servizio, sono stati richiesti i report di controllo redatti dai tecnici CONAL per gli anni 2015/2016 che descrivono il processo dalla produzione pasti alla somministrazione nei diversi plessi. I report redatti sono descrivono per i diversi luoghi di produzione e consumo dei pasti i seguenti aspetti: “organizzazione del servizio ed organico”, “menu e derrate”, “Modalita operative”, “Stato igenico”, “Strutture ed attrezzature” e “documentazione” evidenziando una serie di criticita’. Ne riportiamo qui di seguito alcune a titolo esemplificativo:
Queste irregolarità comportano l’applicazione di penali (art. 81 - CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI) ed in alcuni casi e a determinate condizioni comportano anche la risoluzione del contratto (art. 16 - CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI) Purtroppo, riscontriamo che nonostante i rilevi effettuati dal tecnologo incaricato nel periodo: ottobre 2015/giugno 2016 l’amministrazione non ha applicato nessuna penale o preso nessun provvedimento nei confronti di Dussmann in quanto dall’analisi delle determine sono state comminate solo 2 sanzioni (DET.454/2016 EURO 1.200 – DET. 109/2017 EURO 7.200) che sono al di fuori di tale periodo; se i rilievi fatti da CONAL sono fondati, ci sembra quindi che le segnalazioni sono state ignorate dall’amministrazione che non ha preso gli opportuni e severi provvedimenti lasciando quindi il servizio in balia dell’appaltatore Dussmann. Nell’intento di rinforzare la nostra funzione di controllo abbiamo inoltre presentato 2 interrogazioni. Una di esse verteva sul rifiuto da parte di Dussmann di produrre ad un accesso agli atti del 8/3/2017: “i fogli giornalieri di presenza del personale impiegato presso il centro cottura (cuoco, aiuto cuoco, addetti confezionamento, addetti pulizie, autisti, magazzinieri) e sia presso nidi, plessi scolastici e mensa dipendenti comunali da settembre 2016 a Febbraio 2017” in quanto spesso CONAL aveva verificato problemi di questa natura. Abbiamo presentato un’interrogazione a risposta scritta alla quale ha risposto il Sindaco, dicendo in estrema sintesi, che i controlli vengono fatti da un tecnologo esterno a campione sulla base di quanto precisato nel capitolato di controllo Sorvoliamo sul fatto che 8 interventi per 10 mesi sono 80 interventi e non 100, ma in un momento in cui il servizio mostra delle gravi pecche il controllo a campione non e’ piu’ accettabile.
Inoltre il Sindaco propone di fornirci un dato aggregato aggregato ed anonimo, praticamente inutilizzabile per qualsiasi tipo di valutazione o analisi. Nessun problema per il dato anonimo, ma il dato aggregato, ribadiamo, diventa di difficile tracciabilità per il controllo puntuale a cui anche il comune dovrebbe essere interessato. A tutela del nostro diritto di accesso agli atti “non comprimibile”, entreremo in contatto con la Prefettura al fine di capire dove la nostra di richiesta di accesso agli atti violi delle normative e quindi certe informazioni possano essere sottratte all’azione di controllo di un consigliere d’opposizione. In merito alla seconda interrogazione, invece, tra i diversi aspetti disattesi dell’offerta tecnica presentata da Dussmann ci siamo basati su un qualcosa di incontrovertibile ovvero l’impiego di automezzi ecologici. La commissione ha attribuito sulla base di quanto stabilito nell’offerta tecnica un punteggio legato all’impiego in contemporanea di 2 auto elettriche per la consegna dei pasti agli anziani, ma purtroppo dal riscontro dei documenti di circolazione degli automezzi elettrici non risultano questi mezzi ecologici. Questo mancato rispetto dell’offerta tecnica da parte di Dussmann sarebbe sanzionabile da parte del comune a norma dell’art. 9 del CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI oltre a creare un potenziale danno un danno sia agli altri partecipanti che ai cittadini cesanesi fornendo un servizio scadente.
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