Con riferimento a quanto indicato nel nostro programma elettorale, abbiamo sviluppato questa proposta di piccola modifica al Regolamento per le Associazioni presenti e operanti nel nostro territorio comunale. Questo documento rappresenta la nostra proposta che a breve presenteremo in Commissione Istituzionale. Invitiamo tutti i cittadini a leggerla per informarsi e soprattutto invitiamo TUTTI i gruppi consiliari a prenderne visione in vista della futura discussione in Commissione. Ognuno ovviamente è libero di avere differenti visioni e di proporre differenti documenti. Questo vuole essere il nostro contributo allo sviluppo di una discussione seria e propositiva su questo tema. Obiettivi
La nostra Proposta Titolo I - FINALITÀ E DIFFUSIONE Art. 1 - Oggetto La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo. Il Regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale I sussidi ed ausili finanziari diretti alle associazioni per scopi socio assistenziali e quelli di supporto alla qualificazione delle attività scolastiche sono disciplinati da altri specifici atti dell'Ente. Art. 2 – Osservanza L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo. Art. 3 - Pubblica diffusione L'Amministrazione dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento agli Enti, alle Istituzioni pubbliche e private ed all'intera comunità. Questo Albo delle Associazioni dovrà essere pubblicato e aggiornato annualmente a cura dell’Amministrazione Comunale sulle pagine del sito del Comune di Cesano Boscone e su qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo per assicurarne la massima pubblicità. Le Associazioni sono tenute a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale qualsiasi variazione avvenuta nei dati e documenti pubblicati sul Registro. Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI Art. 4 - Finalità generali
L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni: A. Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; B. Associazioni socio assistenziali; C. Associazioni formative ed educative; D. Associazioni culturali; E. Associazioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente; F. Associazioni sportive; G. Associazioni ricreative; Art. 6 - Iscrizione all’Albo Le Associazioni di cui al precedente articolo 5 indirizzano al Sindaco domanda di iscrizione all’Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti :
Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora : a) vengano prodotti documenti falsi o incongruenti; b) la Giunta comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al comma 2 dell’art. 4 . Il diniego all'iscizione o la cancellazione dall’Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale quando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l’iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità. L’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni viene disposto annualmente dalla Giunta Comunale. Gli iscritti all’Albo sono tenuti ogni anno alla presentazione del Bilancio consuntivo e preventivo e alla relazione sull’attività sociale. Ogni eventuale modifica od integrazione dei documenti di cui all’Art.6 dovrà essere tempestivamente comunicata. La mancanza di tale aggiornamento è ragione sufficiente per l’eventuale deliberazione di cancellazione dall’Albo e in ogni caso impedisce le facilitazioni di cui al comma 3 dell’art.4. Art.6 bis Status delle Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo Viene istituito un database che fotografa e definisce lo status delle Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo delle Associazioni. Il database dovrà contenere tutte le informazini utili a comprendere lo status della pratica e le eventuali criticità riscontrate: la data di presentazione della domanda, i documenti prodotti e quelli eventualmente mancanti, il responsabile del procedimento. Il database sarà pubblicato su una apposita pagina del sito del Comune e sarà pubblico. Titolo III - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Art.7 Consulta delle Associazioni Viene creata una Consulta Permanente delle Associazioni il cui compito è quello di:
La Consulta delle Associazioni è così costituita:
Viene poi data la possibilità a tutte le Associazioni di proporre progetti che, nel rispetto delle proprie competenze, attitudini e vincoli statutari, siano funzionali al raggiungimento degli Obiettivi Generali prescelti. Ai fini dell’erogazione dei contributi, la valutazione della qualità dei progetti presentati avverrà tramite una griglia di valutazione che sarà definita dalla Consulta volta per volta in relazione agli Obiettivi Generali determinati. A titolo puramente indicativo elenchiamo alcuni criteri di valutazione che potrebbero essere inseriti nella griglia di valutazione:
Tutti i progetti presentati saranno pubblicati integralmente sul sito web del Comune. Sulla base del Budget a disposizione, della qualità dei progetti proposti, e dei risultati della griglia di valutazione, il rappresentante dell’Amministrazione Comunale nella Consulta provvederà a proclamare i progetti aventi diritto al finanziamento. Tutti I finanziamenti, sotto qualsiasi forma (contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici), verranno comunque erogati dal Comune rispettando le direttive e indicazioni della Consulta delle Associazioni. Art.7bis Statuto e Regolamento della Consulta delle Associazioni Lo statuto e il regolamento della Consulta delle Associazioni verrà redatto dalla Commissione Istituzionale entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Titolo III CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CAPO I - Principi, criteri, destinatari Art. 8 - Finalità degli interventi Il Comune, per mezzo della Consulta delle Associazioni, può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico: 1. assistenza e sicurezza sociale; 2. iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 3. istruzione, formazione e cultura; 4. promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero; 5. sviluppo dell'economia e dell'occupazione; 6. tutela dell'ambiente e del paesaggio 7. valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici; La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d’interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi. Art. 9 - Destinatari La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per le Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni da almeno un anno. Art. 10 - Interventi straordinari e cooperazione internazionale Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell’art.7, l’attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata dal Comune ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell’art.19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE Art. 11 - Tipologia dei contributi La concessione di contributi, benefici su manifestazioni inerenti l'attività delle Associzioni è di esclusiva competenza della Consulta delle Associazioni. Art. 12 - Contributi annuali ad enti ed associazioni Non è contemplata in alcun caso la concessione di contributi annuali al sostegno della normale attività sociale delle Associazioni. I contributi comunali sono erogati esclusivamente a sostegno di progetti approvati dalla Consulta delle Associazioni. Art. 13 - Patrocini Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell’informazione alla cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento. Il patrocinio del Comune non può essere accompagnato dall’erogazione di contributi economici, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo Generale. La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini. La risposta scritta del Comune dovrà essere tassativamente inviata al richiedente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale risposta potrà essere inviata anche via email all’indirizzo indicato nella domanda presentata dal richiedente. Il diniego motivato dovrà comunque essere comunicato per iscritto al richiedente. La concessione di patrocinio può realizzarsi anche mediante le seguenti facilitazioni:
Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l’obbligo ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Cesano Boscone". Le modalità d’uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti. Il diniego motivato dovrà essere comunicato al richiedente. Art. 14 - Utilizzo di immobili, strutture e beni Laddove non sia regolato da apposite convenzioni, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e rientra quindi nelle competenze della Consulta delle Associazioni. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune e alle linee guida determinate dalla Consulta delle Associazioni. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto, nonché la documentazione di cui al successivo art. 19, integrata da copia dello Statuto. La giunta Comunale delibera sulle richieste. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione. Nel caso di utilizzo non occasionale, riferibile ad un uso continuativo, seppure non esclusivo della struttura le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale, fatte salve specifiche convenzioni. In questo caso è la Consulta delle Associazioni a deliberare. Questo tipo di concessioni dovranno, di volta in volta, essere normate da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti. Art. 15- Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 12, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale. Art. 16 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale o per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Art. 17 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche di cui ad apposito regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio. Il Comune provvede anche alla pubblicazione del suddetto Albo sul sito web ufficiale del Comune. CAPO III - PROCEDURE Art. 18 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo riferiti ai progetti presentati alla Consulta delle Associazioni. Tutti i progetti presentati dovranno inderogabilmente contenere le seguenti informazioni:
Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari. Nel caso il rendiconto evidenzi una minore spesa rispetto a quella prevista e su cui è stato calcolato l’anticipo il beneficiario è tenuto a rifondere al Comune entro 30 giorni dalla verifica del rendiconto la quota eccedente oppure a vedersi riconosciuta una quota minore di saldo. Sarà cura delle Associazioni inviare alla Consulta delle Associazioni il rendiconto a consuntivo, la quale provvederà entro 15 giorni dal ricevimento alla sua pubblicazione sul sito web del Comune. Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno dei progetti devono essere presentate dalle associazioni iscritte all’Albo entro 100 giorni dalla data di approvazione degli Obiettivi Generali da parte della Consulta delle Associazioni. Entro i 30 giorni successivi la Consulta delle Associazioni è tenuta a dare formale risposta. Art. 19 - Rendiconto e liquidazione dei contributi Per la liquidazione dei contributi erogati ai progetti approvati dalla Consulta delle Associazioni, in base alle caratteristiche e ai dati del progetto approvato (art.18 comma 4) il soggetto beneficiario presenterà, la seguente documentazione:
Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione “spesa prevista sta a contributo assegnato come rendiconto documentato sta a contributo effettivamente liquidato”. In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione. In caso di colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, l’associazione beneficiaria non potrà presentare altri progetti o richiedere qualsiasi forma di finanziamento per i successivi due anni. CAPO IV - NORME FINALI Art. 20- Esclusioni Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
0 Commenti
Lascia una risposta. |
Categorie
Tutto
Archivio
Giugno 2020
|